Patente nautica per i disabili

contrassegno disabiliHo scritto per blog.yachtandsail.it una prima sommaria analisi della parte riguardante la patente nautica di tipo C (quella dedicata alle persone disabili) nel regolamento attuativo per il nuovo codice della nautica da diporto pubblicato in gazzetta ufficiale nei giorni scorsi. Essendo che il tema mi sembra piuttosto importante replico qui sul VelaBlog quanto ho scritto lì…

La aspettavamo da anni… una legge da paese civile ed evoluto che mettesse fine all’inacettabile discriminazione e consentisse anche alle persone disabili la possibilità di ottenere la patente nautica. Con l’approvazione del regolamento attuativo del nuovo codice della nautica da diporto finalmente questa legge è arrivata e ci ritroviamo davanti un articolino di poche righe che a leggerlo non sappiamo se ridere, piangere o spaccare qualcosa. Andiamo a leggerlo nella sua totalità:

Art. 27. Patenti di categoria C
1. Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unita’ da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un’altra persona in qualita’ di ospite di eta’ non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l’unita’ sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all’individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori.

Ora mettetevi comodi, analizziamo punto per punto:

[…] ove sia presente a bordo almeno un’altra persona in qualita’ di ospite di eta’ non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare[…]

Qui si evidenzia la mania tutta nostrana di proteggere per legge le persone da se stesse, le persone disabili con qualche limite alle capacità motorie evidentemente non sono abbastanza intelligenti da capire se come o quando, uscendo in barca da sole, mettono a rischio la propria incolumità, affianchiamo loro un aiuto “per legge”. Va farsi friggere anche qualsiasi principio di autonomia ed indipendenza per ottenere le quali tanto si lotta… ma pur di avere quel pezzo di carta sorvoliamo sui principi e ragioniamo sui contenuti.

[…] sempre che l’unita’ sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all’individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori. […]

Qui non è chiaro se la disattivazione deve essere contestuale alla caduta fuoribordo o se deve essere un dispositivo fisso sull’imbarcazione che qualunque componente l’equipaggio può attivare.

Per essere contestuale la disattivazione dovrebbe necessariamente essere “radiocontrollata”. Dispositivi che eseguono questo genere di operazioni sono per esempio quelli della kenixmarine serie Algar (anche se questi mi sembra di capire non arrestano i motori ma li spengono ed io rabbrivisco al pensiero di un uomo a mare con i motori spenti). Ancora… non si capisce se di questo eventuale dispositivo dovrebbe esserne dotata solo la persona disabile responsabile della “direzione” od ogni membro dell’equipaggio.

Ma magari queste sono paranoie tutte mie che non essendo un leguleio non so che nella legge tutto ciò che non è espressamente vietato è consentito ed essendo uno che in barca ci va cerco di trovare una logica in ciò che una logica non ha. Magari per soddisfare la legge basta un pulsante protetto da uno sportellino contro le attivazioni accidentali che il marinaio “accompagnatore” possa agevolmente attivare.

Per non parlare poi del fatto che questa legge deve essere stata pensata da un motoscafaro convinto visto che su una barca a vela, quando utilizza la propulsione che le da il nome, spesso e volentieri la sola disattivazione del pilota automatico non produce alcun effetto. Lei continua imperterrita per la sua rotta fino a che a fermarla non sarà qualcosa di “solido”.

Ancora una volta si è persa l’occasione per fare una seria politica sulla sicurezza, per esempio nessun accenno sulla zattera autogonfiabile obbligatoriamente posizionata in luogo che ne renda agevole il varo, nessun sistema di “sparo” del salvagente, niente sul posizionamento dei razzi di segnalazione.

Concludo ringraziando Brizio per averci puntualmente segnalato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento attuativo e faccio mio un suo commento: “…io la vedo solo come discriminante, anche perchè tali mezzi semmai sarebbero più utili a chi eventualmente naviga da solo quindi con patente normale

Altri aspetti legati alla procedura d’esame magari li analizziamo in un altro post, sto studiando il regolamento attuativo insieme ad un esperto di legislazione legata alla disabilità e stanno uscendo parecchi paradossi. Nel frattempo, se vi viene in mente qualche altra assurdità in merito a questa legge, non esistate a lasciare un commento.

4 Responses to “Patente nautica per i disabili”

  1. […] volta la patente nautica alle persone disabili la davano… poi è cambiata la legge ed al momento di rinnovare veniva revocata alla visita […]

  2. […] regolamento attuativo del nuovo codice per la nautica da diporto e delle sue incongruenze rispetto alla patente nautica per le persone disabili ne avevo già […]

  3. […] “affezionato lettore” ha iniziato il percorso per conseguire la patente nautica. Percorso che fin da subito si prospetta come tortuoso. Due problemi di […]

  4. […] delle - tante - storture riguardanti il regolamento attuativo del nuovo codice per la nautica da diporto era la limitata territorialità. Secondo l’Art.47 dell’allegato II il candidato al […]

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