Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei |

Così come pubblicata in Gazzetta ufficiale. Da evidenziare che rispetto alle prime indiscrezione per la vela la tassa viene ridotta del 50% però non è previsto alcun tipo di vetustà.

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 – Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247) – GU n. 284 del 6-12-2011 – Suppl. Ordinario n.251 – testo in vigore dal: 6-12-2011

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Art. 16 – Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei

1. Al comma 21 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “A partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo e’ fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.”.

2. Dal 1° maggio 2012 le unita’ da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:

a) euro 5 per le unita’ con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unita’ con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unita’ con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unita’ con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;
e) euro 90 per le unita’ con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unita’ con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unita’ con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unita’ con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unita’ con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

3. La tassa e’ ridotta alla meta’ per le unita’ con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche’ per le unita’ di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.

4. La tassa non si applica alle unita’ di proprieta’ o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purche’ questi rechino l’indicazione dell’unita’ da diporto al cui servizio sono posti, nonche’ alle unita’ di cui al comma 2 che si trovino in un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.

5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unita’ da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza e’ misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unita’ da diporto e delle informazioni necessarie all’attivita’ di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all’entrata del bilancio dello Stato.

8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2 e’ esibita dal comandante dell’unita’ da diporto all’Agenzia delle dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche’ le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento delle stesse. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessantagiorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell’imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l’imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

10. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta.

12 Responses to “Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei”

  1. Come se i venessiani andassero in giro per i canali con barche sopra i 12 mt… Mavala’ Mona! :-)))

  2. La repubblica di Slovenia ringrazia…

  3. dai, almeno hanno ridotto ( da 5 a 7 per la barche 10-12) e fatto distinzione tra barche a vela e motore…
    sono cmq soldi e Francia, Corsica, Slovenia etc ringraziano. non e’ cecrto un incentivo a rimanere nei gia’ poco apprezzati porti italiani.

  4. io condivido… oltre i 10m è un lusso…

  5. E invece il motoscafo di 9.99 e da proletari??

  6. un limite ci deve pur essere essere!
    ma certamente un motoschifo di 8m consuma e ha costi d’utilizzo superiori a quelli relativi ad una barca a vela di 8m…ma un limite ci deve essere oltre il quale si considera lusso.. ci volevano scale differenti per classificare il livello di lusso sia dei motoscafi che delle barche a vela…
    ma condivido che oltre i 10metri (mi riferisco alla vela) si tratta di lusso per la stragrande maggioranza dei casi! e chi può permettersi il lusso deve “pagare” di più la crisi..

  7. Luca, la percezione di lusso sopra i 10 metri è quella largamente diffusa e squisitamente demagogica. La grande maggioranza delle barche a vela poco sopra i 10 metri ha un valore commerciale pari o minore di un’automobile di media cilindrata (una golf per capirci), non è lusso.

    Chi se la mantiene fa altri sacrifici per permettersi una passione come la barca, sarei d’accordo su una valutazione puramente patrimoniale, pago io con barca da 80.000 euro di 14 metri ma paga anche chi quegli 80.000 euro se li spende in un camper, in opere d’arte o al ristorante tutte le sere; il livello di “lusso” è lo stesso.

    Il parametro di vetustà annunciato in bozza e poi ritirato era già un passo nella giusta direzione, ancor meglio un calcolo effettuato sui KW della motorizzazione.

    Così com’è stata fatta sarà più dannosa (in termini di indotto, turismo, barche che scappano etc.) dei benefici raccolti con la tassa.

  8. Sta tassa serve a tutto tranne che a tirare su soldi, l’importante è essere contenti.

  9. Proust: sono d’accordo con te; l’idea che “lusso” sia sopra i 10 metri mi lascia vasito.
    dovevano almeno mantenere la riduzione per vetustà, e meglio ancora se si pagasse un tot a cm.
    Ora però devono tassare in egual misura enche i camper e le super moto!!
    La massa delle gente percepisce il mondo della nutica in particolare quello della vela, come un mondo di super yachts e armatori migliardari, ovvero il messaggio che passa attraverso i rari servizi in TV e le gare di Coppa America; non sanno invece che la stragrande maggioranza delle imbarcazioni valgono molto meno dei camperoni che incrociano tutti i giorni sulle strade italiane!
    JO

  10. “”miliardari”"

  11. io vedo varie barche di circa 10metri il cui valore commerciale non è quello di una golf. un first30 (che non rientra in quei parametri di lusso ahimè) costa circa 90mila euro.. la golf costa molto meno (ma anche quella a mio avviso è lusso), e con quelle stesse barche di 10 12 14 metri ci fanno il giretto domenicale…quello è lusso.

    discorso a parte sono i balanzone, i GS34 anni 70 80, etc etc…

    i camper e le grosse moto… dovrebbero pure rientrare in quella fascia di lusso da tassare..hai ragione!

  12. i porti sono fitti di barche di 14 15 metri che non escono mai…e sono NUOVE ..e devono essere tassate…

    se faccio 1000km al mese e giro con la Audi a4…devo pagare una tassa su questo lusso…perchè quegli stessi 1000km potrei farli con una punto..